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Regime fiscale IMU anche in presenza di vincolo su parte del fabbricato
Con Sentenza n. 13738 del 3 Luglio 2015, la Corte di Cassazione ha deciso che le agevolazioni fiscali (nel caso in specie riguardavano l'IMU e la TASI) si applicano anche nel caso in cui il vincolo posto sia per salvaguardare non l'immobile in sé ma solo un particolare di questo. In poche parole, quello che rileva è che il vincolo sia diretto (quindi il Ministero per i Beni Culturali ha voluto focalizzare la propria attenzione proprio su quel fabbricato) a nulla rilevando il fatto che tale tutela sia stata posta sull'intero fabbricato per le sue caratteristiche complessive oppure solo per salvaguardare un particolare di esso.
Infondata la questione sul nuovo regime fiscale
In merito alla precedente news, dobbiamo rendere noto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 145 del 2015 ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità delle disposizioni del decreto semplificazioni tributarie (D.L. n. 16 del 2012), disposizioni che hanno sostituito il regime fiscale degli immobili di interesse storico o artistico precedentemente previsto. Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Novara, le norme aggiunte dalla legge di conversione sono collegate a quelle in origine contenute nel decreto legge, pertanto non vi è alcuna violazione del nesso di interrelazione che deve necessariamente astringere il provvedimento d'urgenza e la legge di conversione.
Dubbi di costituzionalità norma abrogativa regime di favore
Si segnala che è stato pubblicato sulla G.U. Speciale Corte Costituzionale n. 1 del 7.01.2015 l'atto di promovimento davanti alla Corte Costituzionale in seguito all'Ordinanza n. 240 del 7.10.2014 emanata dalla C.T.P. di Novara. In pratica, la Commissione dovendo decidere su una richiesta di rimborso di IRPEF di somme non dovute per il periodo d'imposta 2012 (anno nel quale il regime speciale per gli immobili storici è stato espressamente abrogato con Legge n. 44/2012) ha sospeso il giudizio e ha deciso di rimettere al giudice delle leggi la questione relativa alla presunta incostituzionalità della parte della legge citata allorqaundo ha espressamente abrogato il comma 2 della Legge n. 413/1991.
La cosa curiosa è il motivo per cui la questione è stata rimessa alla Corte e cioè la violazione dell'art. 77 della Costituzione in quanto il Parlamento, inserendo la norma abrogativa in sede di conversione del decreto legge n. 16/2012, avrebbe senza giustificazione inserito norme che nulla centravano con quelle originarimanete inserite nel decreto legge.
In caso di eventuale futuro accoglimento da parte della Corte Costituzionale, il contribuente che si sia adeguato secondo la legge in vigore dal 2012, avrebbe diritto a richiedere a rimborso le somme versate negli anni precedenti a decorrere, appunto, dal 2012. Con l'avvertenza che, secondo la normativa in vigore, il termine per chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate sarebbe di quattro anni da quando è stato effettuato il versamento dell'imposta.
Auto storiche, stop alle agevolazioni sul bollo
Come anticipato con precedente informativa, tra le novità contenute nella legge di stabilità per l'anno 2015 è stata prevista l'abrogazione dell'esenzione dell'imposta di bollo per i soli veicoli di oltre vent'anni considerati di particolare interesse storico e collezionistico.
Con la Risoluzione Ministeriale n 4/DF emessa in data 1.04.2015, il Dipartimento delle Finanze riepiloga le novità che sono state introdotte con la legge citata stabilendo, fra l'altro, che le leggi regionali che disponevano l'esenzione per i citati veicoli sono ormai incompatibili con la legge statale e devono pertanto ritenersi implicitamente abrogate.
Grandi locazioni ad uso non abitativo
A seguito della recente pubblicazione in G.U del D.L. 133/2014 conv. in Legge n. 164/2014, viene resa definitiva la norma in base alla quale per i contratti di locazione ad uso non abitativo stipulati a decorrere dal 12.11.2014, con canone annuo superiore a 250.000 euro e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, le parti possono concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizione previste dalla Legge n. 392/78.